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Ambulanti, né proroghe né incentivi

ll governo non può e non vuole con­cedere alcuna proroga agli ambulan­ti delle concessioni su aree pubbli­che, in scadenza tra un anno. Né può manifestare la propria disponibilità alla revisione tout court della disci­plina in materia, per disapplicare la direttiva Bolkestein. E questo per due motivi:
1) perché vuole evitare l’apertura di una procedura di infrazione, a cura dell’Unione europea, per violazione dei principi contenuti nella direttiva Bolkestein;
2) perché ciò sarebbe non coerente con il generale indirizzo del governo e del parlamento, ribadito nei molte­plici interventi normativi di liberaliz­zazione e di semplificazione, volto ad eliminare le forme di tutela corpora­tiva degli operatori esistenti a favore della libertà d’impresa e dei principi della concorrenza.
Il risultato dell’interrogazione po­sta ieri dal deputato Pd, Lorenzo Be­cattini, in commissione attività della camera, non è stato, quindi, quello sperato. E la risposta in via imme­diata resa dal sottosegretario allo sviluppo economico, Ivan Scalfarot­to, non lascia scampo. Certamente non ha aiutato, nel senso auspicato dal parlamentare, la sentenza del 14 luglio scorso della Corte di giustizia Ue, che ha ritenuto non compatibile con il diritto comunitario le proroghe automatiche fino al 2020 delle con­cessioni in essere di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per atti­vità turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.
Del resto la questione non è nuo­va, ha precisato il Mise. Sin dal dlgs 59/2010 di recepimento della di­rettiva 2006/123/Ce, ci sono state analoghe richieste presentate sia da parte delle associazioni di categoria interessate, sia di origine parlamen­tare nelle quali, come nel caso posto, si sosteneva la possibilità di non ap­plicare al commercio su area pubbli­ca, l’art. 12 della citata direttiva (e correlato art. 16 del dlgs 59/2010); con la conseguente possibilità di pro­roga automatica dei titoli in essere. Tuttavia, ha sottolineato Scalfarotto, la stessa Commissione europea, in risposta a specifici quesiti posti da alcuni stati, si era espressa chiara­mente in senso opposto (cfr. per tutte la risposta all’interrogazione scritta 3434/2010). Fermo restando, quin­di, che la direttiva non consente di escludere il suolo pubblico dall’ap­plicazione dei principi comunitari, il legislatore nazionale consapevole delle specificità del comparto ha previsto una proroga automatica ed una fase transitoria con decorrenza dal 7 maggio del prossimo anno. C’è stata, pertanto, da parte della Confe­renza unificata tra stato, regioni ed enti locali, la volontà di coniugare i principi dell’ordinamento europeo con la necessità di modulare le nuove regole sulla base di una tempistica che consentisse di non determinare conseguenze immediate e dannose sul comparto; e individuando anche criteri in grado di valorizzare l’espe­rienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all’anzianità di esercizio dei medesimi. Ma ulterio­ri proroghe sono impensabili anche se a proporle sono le regioni. Soprattutto in considerazione del fatto che nella materia della tutela della concorren­za quest’ultime non hanno alcuna competenza. 

Marilisa Bombi (ItaliaOggi del 21/07/2016, estratto da pag. 34)